Art. 414 bis · Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUINTO

Art. 414 bis

538 / 987

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

In vigore dal 23 ott 2012
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
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