Art. 412 · Occultamento di cadavere
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 412

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Occultamento di cadavere

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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