Art. 392 · Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 392

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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

In vigore dal 14 gen 1994
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-392