Art. 389 · Inosservanza di pene accessorie
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 389

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Inosservanza di pene accessorie

In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-389