Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 387
495 / 987Colpa del custode
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-387