Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 383
483 / 987Interdizione dai pubblici uffici
In vigore dal 1 lug 1931
La condanna per i delitti preveduti dagli , prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-383