Art. 383 · Interdizione dai pubblici uffici
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 383

483 / 987

Interdizione dai pubblici uffici

In vigore dal 1 lug 1931
La condanna per i delitti preveduti dagli , prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-383