Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 382
482 / 987Millantato credito del patrocinatore
In vigore dal 1 lug 1931
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-382