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Art. 377 bis
489 / 987Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
In vigore dal 6 apr 2001
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Note all'articolo
- La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-377-bis