Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 377
477 / 987Intralcio alla giustizia
In vigore dal 23 gen 2013
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli , soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Note all'articolo
- La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
- Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-377