Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 365
465 / 987Omissione di referto
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell', è punito con la multa fino a lire cinquemila.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-365