Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 364
464 / 987Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
In vigore dal 5 ott 1944
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell', è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-364