Art. 361 · Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 361

461 / 987

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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