Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 356
450 / 987Frode nelle pubbliche forniture
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-356