Art. 35 bis · Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 35 bis

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Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

In vigore dal 12 gen 2006
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-35-bis