Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 35
37 / 987Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
In vigore dal 14 giu 2015
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-35