Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 349
443 / 987Violazione di sigilli
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-349