Art. 347 · Usurpazione di funzioni pubbliche
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 347

441 / 987

Usurpazione di funzioni pubbliche

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
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