Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 347
441 / 987Usurpazione di funzioni pubbliche
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-347