Art. 34 · Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 34

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Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

In vigore dal 24 apr 2025
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilita' genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporla".

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