Art. 332 · Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 332

Abrogato412 / 987

Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

In vigore dal 13 lug 1999
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-332