Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 332
Abrogato412 / 987Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
In vigore dal 13 lug 1999
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-332