Art. 327 · Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 327

Abrogato407 / 987

Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità

In vigore dal 13 lug 1999
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-327