Art. 326 · Rivelazione ed utilizzazione di segreti di uffici
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 326

406 / 987

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di uffici

In vigore dal 12 mag 1990
(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-326