Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 325
405 / 987Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-325