Art. 325 · Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 325

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Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
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