Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 323 bis
420 / 987Circostanze attenuanti
In vigore dal 25 ago 2024
( Circostanze attenuanti ).
Se i fatti previsti dagli sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-323-bis