Art. 323 bis · Circostanze attenuanti
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 323 bis

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Circostanze attenuanti

In vigore dal 25 ago 2024
( Circostanze attenuanti ). Se i fatti previsti dagli sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-323-bis