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Art. 321
401 / 987Pene per il corruttore
In vigore dal 19 nov 2017
Le pene stabilite nel primo comma dell', nell', nell', nell', e nell' in relazione alle suddette ipotesi degli , si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-321