Art. 32 ter · Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 32 ter

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Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

In vigore dal 14 giu 2015
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-32-ter