Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 317 bis
417 / 987Pene accessorie
In vigore dal 31 gen 2019
La condanna per i reati di cui agli , primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall', primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni nè superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall', secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno nè superiore a cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-317-bis