Art. 314 bis · Indebita destinazione di denaro o cose mobili
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 314 bis

429 / 987

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

In vigore dal 10 ago 2024
Fuori dei casi previsti dall', il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-314-bis