Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo IV
Art. 300
371 / 987Condizione di reciprocità
In vigore dal 1 lug 1931
Le disposizioni degli si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell', soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-300