Art. 291 · Vilipendio alla nazione italiana
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 291

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Vilipendio alla nazione italiana

In vigore dal 28 mar 2006
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-291