Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 291
356 / 987Vilipendio alla nazione italiana
In vigore dal 28 mar 2006
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-291