Art. 288 · Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 288

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Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

In vigore dal 2 giu 1995
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-288