Art. 287 · Usurpazione di potere politico o di comando militare
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 287

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Usurpazione di potere politico o di comando militare

In vigore dal 5 ott 1944
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-287