Art. 280 ter · Atti di terrorismo nucleare
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 280 ter

363 / 987

Atti di terrorismo nucleare

In vigore dal 24 ago 2016
È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all': 1) procura a sè o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all': 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
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