Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 280 ter
363 / 987Atti di terrorismo nucleare
In vigore dal 24 ago 2016
È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all':
1) procura a sè o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all':
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-280-ter