Art. 273 · Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 273

327 / 987

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

In vigore dal 11 lug 1985
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-273