Art. 270 quinquies.2 · Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 270 quinquies.2

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Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

In vigore dal 24 ago 2016
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all', è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
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