Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 270 quinquies.1
336 / 987Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
In vigore dal 24 ago 2016
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli .1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all' è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-270-quinquies-1