Art. 270 quinquies.1 · Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 270 quinquies.1

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Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

In vigore dal 24 ago 2016
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli .1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all' è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-270-quinquies-1