Art. 268 · Parificazione degli Stati alleati
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 268

322 / 987

Parificazione degli Stati alleati

In vigore dal 1 lug 1931
Le pene stabilite negli e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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