Art. 267 · Disfattismo economico
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 267

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Disfattismo economico

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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