Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 265
319 / 987Disfattismo politico
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-265