Art. 265 · Disfattismo politico
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 265

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Disfattismo politico

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni: 1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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