Art. 263 · Utilizzazione dei segreti di Stato
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 263

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Utilizzazione dei segreti di Stato

In vigore dal 5 ott 1944
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-263