Art. 255 · Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 255

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Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

In vigore dal 5 ott 1944
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Le tue annotazioni

Pro

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