Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 250
304 / 987Commercio col nemico
In vigore dal 1 lug 1931
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell', commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-250