Art. 246 · Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 246

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Corruzione del cittadino da parte dello straniero

In vigore dal 1 lug 1931
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata: 1° se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2° se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
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