Art. 243 · Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 243

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Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

In vigore dal 5 ott 1944
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-243