Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 239
261 / 987Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta
In vigore dal 1 lug 1931
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-239