Art. 237 · Cauzione di buona condotta
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 237

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Cauzione di buona condotta

In vigore dal 15 dic 1981
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-237