Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 237
259 / 987Cauzione di buona condotta
In vigore dal 15 dic 1981
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-237