Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 233
255 / 987Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie
In vigore dal 1 lug 1931
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
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