Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 231
253 / 987Trasgressione degli obblighi imposti
In vigore dal 1 lug 1931
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell', quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.
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