Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 230
252 / 987Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
In vigore dal 1 lug 1931
La libertà vigilata è sempre ordinata:
1° se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2° quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4° negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-230