Art. 227 · Riformatori speciali
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 227

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Riformatori speciali

In vigore dal 1 lug 1931
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari. Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-227