Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 225
247 / 987Minore imputabile
In vigore dal 1 lug 1931
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-225